di Lidia Menapace
Pochi mesi prima della conclusione del secondo conflitto mondiale, il secondo governo Bonomi introduceva in Italia il suffragio universale, con Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 23 del 1° febbraio 1945, "Estensione alle donne del diritto di voto" [entrato in vigore il giorno successivo: 2 febbraio 1945]. A 154 anni dalla "Dichiarazione dei diritti delle donne e delle cittadine" firmata da Olympe de Gouges che purtroppo le valse nel 1793 la ghigliottina, in Italia finalmente le donne si poterono recare alle urne. Una prima volta che assunse una valenza ancor maggiore poiché avvenne in occasione del Referendum del 2 giugno 1946 in cui gli italiani furono chiamati a scegliere fra Monarchia e Repubblica.
Tuttavia le donne si ritrovano sotto esame, con un diritto di cittadinanza non consolidato. Infatti, seppur fondamentale, il diritto di voto non coincide col diritto di cittadinanza. A dimostrazione - semmai ne avvertissimo l'urgenza - vi è il fatto che le donne sono riuscite ad affermarsi nel lavoro durante un processo di emancipazione, ma non nei posti chiave della vita rappresentativa. Un esempio per tutti: l'esclusione delle donne dalla magistratura.
L’articolo 51 della Costituzione - «Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza» - non garantì per molti anni la tutela di quel diritto. Solo nel 1963 la legge n. 66 rende giustizia all’art. 51 della Costituzione, ammettendo le donne a tutti i pubblici uffici senza distinzioni di carriere né limitazioni di grado.
Questo è il panorama per quanto riguarda il lavoro. Passando alle mura domestiche notiamo quanto a lungo è sopravvissuto lo jus corrigendi (il potere correttivo che comprendeva anche la "coazione fisica", in sostanza botte e maltrattamenti). Verrà abrogato con una sentenza della Corte di Cassazione del 1956 la quale stabilisce che al marito non spetta nei confronti della moglie lo jus corrigendi, il tutto nonostante l'articolo 29 della Costituzione sancisse l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Una triste nota a margine, ma da non dimenticare, è che fino al 1956 era sì punito l'abuso dello jus corrigendi, ma per abuso si intendeva un ricovero ospedaliero di almeno venti giorni. La conclusione da trarre è che l'Italia, fino a qualche decennio fa, si è comportata come come tanti altri paesi che oggi additiamo come modelli negativi.
Ora fermiamoci a riflettere: il Codice Penale al Titolo XII, art. 575 (Omicidio) così recita: "Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno." È sufficiente un grado di istruzione minimo per comprendere che in Italia uccidere una donna non è reato. Ne consegue l'urgenza della riscrittura del diritto. È ormai di fondamentale importanza la creazione di luoghi di studio ove sia possibile prendere in esame i codici, ma questa struttura - allo stato dell'arte - non è stata ancora pensata. Un passo avanti è la Direttiva Prodi/Finocchiaro del 27 marzo 1997, la quale impone che tutti i testi normativi vengano scritti con linguaggio inclusivo (uomo e donna).
Tuttavia nella grammatica non è raro incontrare la regola che afferma "prevale il genere maschile". Innanzitutto non se ne comprende il motivo (forse è più nobile), dunque questa definizione non può essere accettata poiché l'italiano non è una lingua morta, ma è aperta a modificazioni e revisioni. Si dice che per talune professioni (come avvocato, ministro) non si usa il femminile poiché non è presente nella lingua e nella tradizione italiana. Nulla di più falso.
Il diritto di voto resterà una pura formalità fino a quando le strutture politiche non saranno popolate da donne libere (a costo di operazioni sgradevoli ed indolori). Una donna può - anzi deve - essere ambiziosa, cosa diversa dall'esser competitiva. L'ambizione significa dire «so che sarei capace di...» e uscire dalla corazza di timidezza che inibisce ogni passo avanti. Le donne non sono nate né per essere modeste, né per essere sottomesse. E’ una vergogna elemosinare il diritto.
La nostra storia è popolata da luci ed ombre. Non è sufficiente il diritto di voto per sbloccare le libertà sociali. A titolo di esempio servono due occhi per vedere la profondità del mondo in cui viviamo. Con un occhio solo il mondo viene percepito piatto. Lo stesso per quello che udiamo: con un orecchio solo non si percepisce da dove proviene la voce, anche in questo caso il suono si appiattisce.
Preferisco un parlamento costituito per metà da uomini mediocri e per la restante metà da donne mediocre che un parlamento composto da soli uomini mediocri.











