BOZZA
STATUTO PROVVISORIO DELLA FEDERAZIONE DELLA SINISTRA
Preambolo
La Federazione è un progetto politico aperto, avviato dal Partito della
Rifondazione Comunista, dal Partito dei Comunisti Italiani,
dall'Associazione "Socialismo 2000" e dall'Associazione "Lavoro e
Solidarietà" rivolto a tutti i soggetti politici, associazioni,
movimenti e singole persone che vogliono impegnarsi per il superamento
del capitalismo e del patriarcato.
Art. 1. Adesione alla Federazione
1. Possono iscriversi alla Federazione le donne e gli uomini, cittadini
italiani e immigrati, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di
età e che indipendentemente dall'etnia, dalle convinzioni filosofiche e
dalla confessione religiosa, ne accettino il programma politico e lo
statuto, e si impegnino ad agire per realizzarne il programma.
2. Ferma restando la possibilità dell'adesione individuale alla
Federazione presso il circolo territoriale o di lavoro di riferimento,
tutti le/gli iscritte/i al Partito della Rifondazione Comunista, al
Partito dei Comunisti Italiani, all'Associazione "Socialismo 2000" e
all'Associazione "Lavoro e Solidarietà" (d'ora innanzi denominati
"Soggetti Promotori") si considerano iscritti d'ufficio alla Federazione.
3. Possono altresì aderire alla Federazione tutte le associazioni
sociali e/o politiche che ne condividono il manifesto politico e lo
statuto, sia a livello nazionale che a livello territoriale. L'adesione
di nuove associazioni a livello sia nazionale che territoriale deve
essere approvato dal Coordinamento Politico Nazionale Provvisorio della
Federazione, con il voto unanime dei rappresentanti dei Soggetti Promotori.
4. L'adesione alla Federazione, può avvenire anche tramite internet,
secondo le modalità definite dal Coordinamento Politico Nazionale
Provvisorio.
5. La quota minima di iscrizione per coloro che aderiscono
esclusivamente alla federazione è fissata in 20 euro.
Art. 2 Organizzazione della Federazione
1. La Federazione è organizzata in circoli, Federazioni Provinciali e
Federazioni Regionali.
2. La Federazione ritiene requisito fondamentale per la sua
organizzazione la rappresentanza paritaria di uomini e donne. Per questo
motivo, nella composizione degli organismi dirigenti si deve tener conto
della necessità di valorizzare la differenza di genere.
3. Ove non diversamente previsto dal presente statuto provvisorio, i
segretari o i presidenti dei partiti e delle associazioni federate sono
membri di diritto dei consigli e dei coordinamenti politici di livello
omologo.
4. Possono altresì far parte dei suddetti organismi, previo parere
unanime dei Soggetti Promotori, singole personalità che volessero dare
il proprio contributo.
5. Si considerano Organizzazioni Federate i Soggetti Promotori, nonché
tutti gli altri soggetti che hanno richiesto e ottenuto l'adesione alla
Federazione secondo le modalità stabilite dall'art. 1 del presente
statuto provvisorio.
6. L' approvazione di documenti politici e di ordini del giorno da parte
dei consigli e dei coordinamenti politici richiede una maggioranza dei
2/3 dei componenti l'organismo.
7.Tutte le organizzazioni promotrici fanno parte degli organismi
dirigenti e nessuna organizzazione federata può esprimere la maggioranza
assoluta dei componenti in ogni organismo dirigente. Adeguata
rappresentanza dovrà essere data agli iscritti che non facciano parte di
organizzazioni promotrici la federazione.
Art. 3 Il circolo
1. Il circolo costituisce l'istanza di base della Federazione. Possono
essere costituiti circoli territoriali di livello comunale o
intercomunale e, nelle realtà metropolitane, di livello municipale o
circoscrizionale. Possono essere costituiti circoli pure nei luoghi di
lavoro.
2. Ogni circolo elegge un consiglio politico che a sua volta elegge un
coordinamento politico e un portavoce.
3. Nei circoli con meno di 50 aderenti, l'assemblea degli iscritti
assume le funzioni di consiglio politico.
Art. 4 La Federazione Provinciale
1. L' insieme dei circoli di un territorio provinciale costituisce la
Federazione Provinciale.
2. Ogni Federazione Provinciale elegge un Consiglio Provinciale, che a
sua volta elegge un Coordinamento Politico e un Portavoce.
3. In vigenza del presente statuto provvisorio, gli organismi dirigenti
di cui al comma precedente sono nominati secondo criteri stabiliti dai
Soggetti Promotori Nazionali.
Art. 5 La Federazione Regionale
1. Tutte le Federazioni Provinciali di una stessa regione costituiscono
la Federazione Regionale.
2. Preso atto della prossima scadenza elettorale regionale che
coinvolgerà la maggior parte delle regioni italiane, in vigenza del
presente statuto provvisorio, tutte le Federazioni Regionali saranno
rette da un organismo provvisorio composto dai segretari o presidenti
delle Organizzazioni Federate.
Art. 6 La Federazione Nazionale
1. L'insieme delle organizzazioni territoriali, provinciali e regionali
costituisce la Federazione Nazionale.
2. La Federazione nazionale è retta da un Consiglio nazionale, un
Coordinamento Politico Nazionale e un Portavoce.
3. In vigenza del presente statuto provvisorio e sino al Congresso
fondativo della Federazione, il Consiglio Nazionale e il Coordinamento
Politico Nazionale sono nominati, secondo criteri pattuiti tra gli
stessi, dai Soggetti Promotori.
Art. 7 Il Consiglio Politico Nazionale
Il Consiglio Politico Nazionale discute e approfondisce temi politici di
particolare rilevanza; convoca il Congresso Nazionale della Federazione
e ne approva il relativo regolamento congressuale.
Art. 8 Il coordinamento Politico Nazionale
1. Il Coordinamento Politico Nazionale attua la linea politica della
Federazione durante la fase costituente; decide le iniziative e le
manifestazioni nazionali, nonché le modalità di partecipazione della
Federazione alle elezioni che si dovessero tenere durante la fase
costituente; può costituire gruppi di lavoro tematici indicandone i
coordinatori. Nomina altresì l'amministratore della Federazione e
approva il regolamento di gestione finanziaria della stessa.
2. Il Coordinamento Politico Nazionale predispone altresì il regolamento
congressuale; assicura il regolare svolgimento del congresso e ne
coordina le attività; a tal fine nomina la Commissione di garanzia,
definisce i criteri per la partecipazione dei dirigenti nazionali ai
dibattiti precongressuali e alle assemblee congressuali; verifica il
rispetto del pluralismo e coordina lo sforzo organizzativo.
3. I rappresentanti dei quattro Soggetti Promotori sono membri di
diritto del Coordinamento Politico Nazionale.
4. I membri del Coordinamento Politico Nazionale sono membri di diritto
del Consiglio Nazionale.
Art. 9 La/il Portavoce Nazionale
1. La/il Portavoce nazionale esprime la linea politica della Federazione
cosi come definita dal coordinamento politico; interviene,dopo
consultazione informale con i segretari dei soggetti federati, sui fatti
rilevanti dell'attualità politica; presiede la delegazione della
Federazione negli incontri con altri partiti e rappresentanze
istituzionali; convoca il Consiglio Nazionale e il Coordinamento
Politico Nazionale.
2. Il ruolo di Portavoce sarà ricoperto a rotazione paritaria dai
quattro Soggetti Promotori, che provvederanno a indicare per questo
ruolo un loro rappresentante.
Art. 10 Il finanziamento della Federazione
1. I mezzi finanziari della Federazione sono costituiti dai proventi del
tesseramento di coloro che aderiscono esclusivamente alla Federazione,
dalla sottoscrizione volontaria dei cittadini e dalle entrate delle
iniziative politiche della Federazione.
2.Il finanziamento della Federazione avviene nella più assoluta
trasparenza, rifiutando ogni contributo che possa condizionarne le
libere scelte politiche.
Art. 11 Simbolo della Federazione
In vigenza di questo statuto provvisorio, il simbolo della Federazione è
quello che è stato utilizzato nelle ultime elezioni europee, così come
modificato per accordo unanime dei Soggetti Promotori.
Art. 12 Strumenti di comunicazione della Federazione
Gli strumenti e i mezzi di comunicazione della Federazione sono dati
dalla collaborazione e dalla sinergia da quelli già utilizzati dalle
Organizzazioni Federate, nonché dall'attivazione di un sito internet
nazionale della Federazione o da altri strumenti che il Coordinamento
Politico Nazionale ritiene opportuno attivare.
Art. 13 Norma transitoria e finale
Il presente statuto provvisorio disciplina la vita e l'attività della
Federazione sino al Congresso fondativo che si terrà entro il dicembre
2010. In quella sede sarà approvato il nuovo statuto su proposta unanime
dei Soggetti Promotori, per la cui approvazione è necessaria il voto
favorevole dei 2/3 i componenti dell'assemblea congressuale.
Scarica la Bozza di Statuto
STATUTO PROVVISORIO DELLA FEDERAZIONE DELLA SINISTRA
Preambolo
La Federazione è un progetto politico aperto, avviato dal Partito della
Rifondazione Comunista, dal Partito dei Comunisti Italiani,
dall'Associazione "Socialismo 2000" e dall'Associazione "Lavoro e
Solidarietà" rivolto a tutti i soggetti politici, associazioni,
movimenti e singole persone che vogliono impegnarsi per il superamento
del capitalismo e del patriarcato.
Art. 1. Adesione alla Federazione
1. Possono iscriversi alla Federazione le donne e gli uomini, cittadini
italiani e immigrati, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di
età e che indipendentemente dall'etnia, dalle convinzioni filosofiche e
dalla confessione religiosa, ne accettino il programma politico e lo
statuto, e si impegnino ad agire per realizzarne il programma.
2. Ferma restando la possibilità dell'adesione individuale alla
Federazione presso il circolo territoriale o di lavoro di riferimento,
tutti le/gli iscritte/i al Partito della Rifondazione Comunista, al
Partito dei Comunisti Italiani, all'Associazione "Socialismo 2000" e
all'Associazione "Lavoro e Solidarietà" (d'ora innanzi denominati
"Soggetti Promotori") si considerano iscritti d'ufficio alla Federazione.
3. Possono altresì aderire alla Federazione tutte le associazioni
sociali e/o politiche che ne condividono il manifesto politico e lo
statuto, sia a livello nazionale che a livello territoriale. L'adesione
di nuove associazioni a livello sia nazionale che territoriale deve
essere approvato dal Coordinamento Politico Nazionale Provvisorio della
Federazione, con il voto unanime dei rappresentanti dei Soggetti Promotori.
4. L'adesione alla Federazione, può avvenire anche tramite internet,
secondo le modalità definite dal Coordinamento Politico Nazionale
Provvisorio.
5. La quota minima di iscrizione per coloro che aderiscono
esclusivamente alla federazione è fissata in 20 euro.
Art. 2 Organizzazione della Federazione
1. La Federazione è organizzata in circoli, Federazioni Provinciali e
Federazioni Regionali.
2. La Federazione ritiene requisito fondamentale per la sua
organizzazione la rappresentanza paritaria di uomini e donne. Per questo
motivo, nella composizione degli organismi dirigenti si deve tener conto
della necessità di valorizzare la differenza di genere.
3. Ove non diversamente previsto dal presente statuto provvisorio, i
segretari o i presidenti dei partiti e delle associazioni federate sono
membri di diritto dei consigli e dei coordinamenti politici di livello
omologo.
4. Possono altresì far parte dei suddetti organismi, previo parere
unanime dei Soggetti Promotori, singole personalità che volessero dare
il proprio contributo.
5. Si considerano Organizzazioni Federate i Soggetti Promotori, nonché
tutti gli altri soggetti che hanno richiesto e ottenuto l'adesione alla
Federazione secondo le modalità stabilite dall'art. 1 del presente
statuto provvisorio.
6. L' approvazione di documenti politici e di ordini del giorno da parte
dei consigli e dei coordinamenti politici richiede una maggioranza dei
2/3 dei componenti l'organismo.
7.Tutte le organizzazioni promotrici fanno parte degli organismi
dirigenti e nessuna organizzazione federata può esprimere la maggioranza
assoluta dei componenti in ogni organismo dirigente. Adeguata
rappresentanza dovrà essere data agli iscritti che non facciano parte di
organizzazioni promotrici la federazione.
Art. 3 Il circolo
1. Il circolo costituisce l'istanza di base della Federazione. Possono
essere costituiti circoli territoriali di livello comunale o
intercomunale e, nelle realtà metropolitane, di livello municipale o
circoscrizionale. Possono essere costituiti circoli pure nei luoghi di
lavoro.
2. Ogni circolo elegge un consiglio politico che a sua volta elegge un
coordinamento politico e un portavoce.
3. Nei circoli con meno di 50 aderenti, l'assemblea degli iscritti
assume le funzioni di consiglio politico.
Art. 4 La Federazione Provinciale
1. L' insieme dei circoli di un territorio provinciale costituisce la
Federazione Provinciale.
2. Ogni Federazione Provinciale elegge un Consiglio Provinciale, che a
sua volta elegge un Coordinamento Politico e un Portavoce.
3. In vigenza del presente statuto provvisorio, gli organismi dirigenti
di cui al comma precedente sono nominati secondo criteri stabiliti dai
Soggetti Promotori Nazionali.
Art. 5 La Federazione Regionale
1. Tutte le Federazioni Provinciali di una stessa regione costituiscono
la Federazione Regionale.
2. Preso atto della prossima scadenza elettorale regionale che
coinvolgerà la maggior parte delle regioni italiane, in vigenza del
presente statuto provvisorio, tutte le Federazioni Regionali saranno
rette da un organismo provvisorio composto dai segretari o presidenti
delle Organizzazioni Federate.
Art. 6 La Federazione Nazionale
1. L'insieme delle organizzazioni territoriali, provinciali e regionali
costituisce la Federazione Nazionale.
2. La Federazione nazionale è retta da un Consiglio nazionale, un
Coordinamento Politico Nazionale e un Portavoce.
3. In vigenza del presente statuto provvisorio e sino al Congresso
fondativo della Federazione, il Consiglio Nazionale e il Coordinamento
Politico Nazionale sono nominati, secondo criteri pattuiti tra gli
stessi, dai Soggetti Promotori.
Art. 7 Il Consiglio Politico Nazionale
Il Consiglio Politico Nazionale discute e approfondisce temi politici di
particolare rilevanza; convoca il Congresso Nazionale della Federazione
e ne approva il relativo regolamento congressuale.
Art. 8 Il coordinamento Politico Nazionale
1. Il Coordinamento Politico Nazionale attua la linea politica della
Federazione durante la fase costituente; decide le iniziative e le
manifestazioni nazionali, nonché le modalità di partecipazione della
Federazione alle elezioni che si dovessero tenere durante la fase
costituente; può costituire gruppi di lavoro tematici indicandone i
coordinatori. Nomina altresì l'amministratore della Federazione e
approva il regolamento di gestione finanziaria della stessa.
2. Il Coordinamento Politico Nazionale predispone altresì il regolamento
congressuale; assicura il regolare svolgimento del congresso e ne
coordina le attività; a tal fine nomina la Commissione di garanzia,
definisce i criteri per la partecipazione dei dirigenti nazionali ai
dibattiti precongressuali e alle assemblee congressuali; verifica il
rispetto del pluralismo e coordina lo sforzo organizzativo.
3. I rappresentanti dei quattro Soggetti Promotori sono membri di
diritto del Coordinamento Politico Nazionale.
4. I membri del Coordinamento Politico Nazionale sono membri di diritto
del Consiglio Nazionale.
Art. 9 La/il Portavoce Nazionale
1. La/il Portavoce nazionale esprime la linea politica della Federazione
cosi come definita dal coordinamento politico; interviene,dopo
consultazione informale con i segretari dei soggetti federati, sui fatti
rilevanti dell'attualità politica; presiede la delegazione della
Federazione negli incontri con altri partiti e rappresentanze
istituzionali; convoca il Consiglio Nazionale e il Coordinamento
Politico Nazionale.
2. Il ruolo di Portavoce sarà ricoperto a rotazione paritaria dai
quattro Soggetti Promotori, che provvederanno a indicare per questo
ruolo un loro rappresentante.
Art. 10 Il finanziamento della Federazione
1. I mezzi finanziari della Federazione sono costituiti dai proventi del
tesseramento di coloro che aderiscono esclusivamente alla Federazione,
dalla sottoscrizione volontaria dei cittadini e dalle entrate delle
iniziative politiche della Federazione.
2.Il finanziamento della Federazione avviene nella più assoluta
trasparenza, rifiutando ogni contributo che possa condizionarne le
libere scelte politiche.
Art. 11 Simbolo della Federazione
In vigenza di questo statuto provvisorio, il simbolo della Federazione è
quello che è stato utilizzato nelle ultime elezioni europee, così come
modificato per accordo unanime dei Soggetti Promotori.
Art. 12 Strumenti di comunicazione della Federazione
Gli strumenti e i mezzi di comunicazione della Federazione sono dati
dalla collaborazione e dalla sinergia da quelli già utilizzati dalle
Organizzazioni Federate, nonché dall'attivazione di un sito internet
nazionale della Federazione o da altri strumenti che il Coordinamento
Politico Nazionale ritiene opportuno attivare.
Art. 13 Norma transitoria e finale
Il presente statuto provvisorio disciplina la vita e l'attività della
Federazione sino al Congresso fondativo che si terrà entro il dicembre
2010. In quella sede sarà approvato il nuovo statuto su proposta unanime
dei Soggetti Promotori, per la cui approvazione è necessaria il voto
favorevole dei 2/3 i componenti dell'assemblea congressuale.
Scarica la Bozza di Statuto











